WWOOF Italia. Assicurazione.
Resp. Civile Terzi 1.500.000.00 Euro

Infortuni volontari
Morte 25.0000 Euro.
Invalidità permanente (franchigia 3%) 50.000 Euro.
Rimborso spese di mediche 2.000 Euro.


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DESCRIZIONE DEL RISCHIO

"Esercente l'attività di volontariato secondo la legge 266/91in conformità a ciò che viene previsto dallo statuto dell'organismo di volontariato assicurato".

Condizioni particolari:

A) Proprietà e/o conduzioni di fabbricati nei quali si svolge l'attività
L' Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi e relativi allacciamenti destinati alla loro conduzione compresi ascensori e montacarichi.
L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, l'uso di apparecchi domestici in genere, i danni conseguenti ad incendio ed esplosione di gas, scoppio di apparecchi a vapore, degli impianti di riscaldamento e del tubo catodico della TV limitatamente alle lesioni personali.
Sono compresi altresì i rischi relativi agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino escluso i parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m.1.50.
Sono compresi i danni derivanti dalla somministrazione di cibi, bevande e simili consumati in casa dagli assistiti.
La garanzia non comprende i danni derivanti:
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, soprelevazione o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta per ogni sinistro di Euro 51.65.

B) Responsabilità civile personale dei medici non dipendenti
La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dei medici non dipendenti, per danni verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni perso l'assicurato e pertanto la società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

C) Responsabilità personale di tutti i dipendenti, dei volontari, dei preposti
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti, dei volontari, dei preposti per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento dello loro mansioni.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi fra loro tutte le predette persone.

D) Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

E) Committenza veicoli
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia prestata con la presente polizza si estende alla responsabilità civile incombente all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C., anche quando i volontari fanno uso di autovetture, cicli ciclomotori e motoveicoli di loro proprietà od in locazione nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti per ordine e conto dell'Assicurato stesso.
La società prende atto delle dichiarazioni dell'Assicurato che i mezzi suindicati di proprietà dei dipendenti sono, ove sia prescritto dalla legge, coperte da polizze di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati a terzi e precisa che una eventuale sospensione della predetta polizza di assicurazione contratta dai dipendenti non comporterà la cessazione della anzidetta estensione di garanzia in quanto riferita e limitata alla responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente.
La validità dell'assicurazione di cui alla presente condizione particolare, è subordinata al dato che il volontario/conducente sia regolarmente munito di patente di guida, ove questa sia prescritta dalla legge.

F) Lavori presso terzi
L' assicurazione è estesa ai danni.
- a cose altrui in consegna e/o custodia, esclusi i danni da furto e incendio;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.
Queste estensioni di garanzia sono prestate con una franchigia assoluta di euro 103.30 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 25'822.85 per ciascun periodo assicurativo annuo.
G) Esonero dalla dichiarazione dei nominativi degli assicurati
La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità della persona assicurata.
Per la sua identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai regolari registri della Contraente stessa, registri che questa si obbliga di esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.
H) La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante alla associazione, suoi assistenti ed ai singoli assistiti, per danni involontariamente cagionati a terzi da essi o dalle persone delle quali devono rispondere (figli minori), nonché da eventuali altre persone (coniuge, altri congiunti), purché con loro conviventi, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi esclusivamente all'interno dell'abitazione, nell'ambito della vita privata e di relazione.
Si precisa che gli assistiti ed gli assistenti sono considerati terzi fra loro.

 

POLIZZA INFORTUNI VOLONTARIATO - CONDIZIONI SPECIALI -
A - L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti nello svolgimento dell'attività di volontariato svolta per conto della contraente.

B - A deroga della condizione aggiuntiva -G-, la franchigia s'intende così operante:
per invalidità permanente pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo;
per invalidità permanente superiori al 5% si liquiderà l'indennizzo per l'aliquota eccedente il 5%.

C - La contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità della persona assicurata.
Per la sua identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai regolari registri della Contraente stessa, registri che questa si obbliga di esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

POLIZZA MALATTIA INDENNITA' DEGENZA VOLONTARIATO - CONDIZIONI PARTICOLARI -

L'art. 14 si intende abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 14 - PRESTAZIONI GARANTITE

La garanzia è operante esclusivamente per ricoveri conseguenti a:
A) - Infortuni subiti nello svolgimento dell'attività di volontariato.

B) - La contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità della persona assicurata.
Per la sua identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai regolari registri della Contraente stessa, registri che questa si obbliga di esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

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